Procura alle liti

Nel periodo di emergenza sanitaria in corso si pone il problema di “raccogliere” la procura alle liti dai Clienti rispettando il distanziamento sociale.

Pertanto, ci si pone la seguente domanda: è necessario che il Cliente si rechi fisicamente presso l’ufficio dell’Avvocato per rilasciare la procura alle liti?

La risposta è no, come ampiamente chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Le norme di riferimento

A norma dell’art. 83, comma 1, c.p.c.,

«Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura»

La procura alle liti può essere conferita:

  1. con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
  2. in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore.

Nell’ipotesi sub 1 occorre l’intervento del Notaio e si applica l’art. 2703, comma 2, c.c.:

«L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza […]».

Nell’ipotesi sub 2 è sufficiente l’intervento dell’Avvocato difensore e si applica l’art. 83, comma 3, c.p.c.

«l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

Autenticazione e certificazione

La differenza tra le due norme è terminologia e sostanziale:

  • nel caso sub 1 si parla di “autenticazione” ed è richiesta la presenza di chi sottoscrive,
  • nel caso sub 2 si parla di “certificazione” e non è prevista la presenza di chi sottoscrive.

La Corte di Cassazione conferma tali differenze:

  • «Ai fini della prova dell’autenticità della procura alle liti, è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale» (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 4/7/2014, n.15348)
  • «Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel comma 3 dell’art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c.» (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 19/01/1985, n.144)

Anche in dottrina, si distingue tra certificazione ex art. 83 c.p.c. e autenticazione prevista dall’art. 2703, comma 2, c.c. (v. MANDRIOLI, in Comm. Allorio, 1973, 939; SATTA, in Comm. Vallardi, 1959, 283).