Nel periodo di emergenza sanitaria in corso si pone il problema di “raccogliere” la procura alle liti dai Clienti rispettando il distanziamento sociale.
Pertanto, ci si pone la seguente domanda: è necessario che il Cliente si rechi fisicamente presso l’ufficio dell’Avvocato per rilasciare la procura alle liti?
La risposta è no, come ampiamente chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Le norme di riferimento
A norma dell’art. 83, comma 1, c.p.c.,
«Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura»
La procura alle liti può essere conferita:
- con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
- in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore.
Nell’ipotesi sub 1 occorre l’intervento del Notaio e si applica l’art. 2703, comma 2, c.c.:
«L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza […]».
Nell’ipotesi sub 2 è sufficiente l’intervento dell’Avvocato difensore e si applica l’art. 83, comma 3, c.p.c.
«l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».
Autenticazione e certificazione
La differenza tra le due norme è terminologia e sostanziale:
- nel caso sub 1 si parla di “autenticazione” ed è richiesta la presenza di chi sottoscrive,
- nel caso sub 2 si parla di “certificazione” e non è prevista la presenza di chi sottoscrive.
La Corte di Cassazione conferma tali differenze:
- «Ai fini della prova dell’autenticità della procura alle liti, è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale» (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 4/7/2014, n.15348)
- «Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel comma 3 dell’art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c.» (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 19/01/1985, n.144)
Anche in dottrina, si distingue tra certificazione ex art. 83 c.p.c. e autenticazione prevista dall’art. 2703, comma 2, c.c. (v. MANDRIOLI, in Comm. Allorio, 1973, 939; SATTA, in Comm. Vallardi, 1959, 283).