La firma digitale consente di sottoscrivere un contratto (e non solo) a soggetti che si trovano in luoghi diversi, pressoché simultaneamente.
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, per espressa previsione di legge, ha il seguente valore:
- soddisfa il requisito della forma scritta;
- ha una efficacia probatoria privilegiata;
- ha data certa.
Definizione di documento informatico
Il documento informatico consiste in un «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (art. 1, comma 1, lettera p, DLgs 82/2005).
Definizione di firma digitale
La firma digitale è «un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici» (art. 1, comma 1, lettera s, DLgs 82/2005).
Il documento informatico e la forma scritta
L’art. 20, comma 1 bis, DLgs 82/2005, stabilisce che «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta […] quando vi è apposta una firma digitale […]».
La forma scritta non è sempre richiesta dalla legge ai fini della validità del contratto.
Tuttavia, la forma scritta è pressoché indispensabile ai fini probatori.
Infatti,
- a norma dell’art. 2721 c.c., «La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila»,
- a norma dell’art. 2726 c.c. «Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito».
Quindi, in mancanza di forma scritta è veramente difficile fornire la prova di un contratto, di una quietanza di pagamento o di altra dichiarazione di parte.
L’efficacia probatoria del documento informatico
L’art. 20, comma 1 bis, DLgs 82/2005, stabilisce anche che «Il documento informatico […] ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale […]».
A norma del citato art. 2702 c.c. «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».
Tale ultima norma evidentemente subordina l’efficacia probatoria della scrittura privata alle seguenti condizioni:
- il riconoscimento della sottoscrizione dalla persona contro la quale è prodotta;
- l’esistenza di una norma di legge che considera la scrittura privata come riconosciuta.
Nel caso del documento informatico firmato digitalmente la legge sembra adottare una soluzione di compromesso tra le due condizioni.
A riguardo, l’art. 20, comma 1 ter, DLgs 82/2005, stabilisce che «L’utilizzo del dispositivo di firma […] digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria».
In altri termini, la legge non arriva a considerare la scrittura come riconosciuta, ma inverte l’onere della prova accollandolo alla persona contro la quale il documento è prodotto.
Il documento informatico e la data certa
A norma dell’art. 20, comma 1 bis, DLgs 82/2005, «La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.))».
Si tratta di una significativa agevolazione pratica rispetto a quanto già prescritto dall’art. 2704 c.c., secondo il quale:
«La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova».